Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto
RISCOSSIONE TARI ORDINARIA:
La riscossione della TARI ordinaria è effettuata dal Comune, a mezzo del concessionario pubblico della riscossione, con il quale ha stipulato apposita convenzione, mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TARI:
In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Comune procede ad emettere tramite il concessionario della riscossione, formale cartella di pagamento, da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in rata unica alla scadenza perentoria indicata nella cartella di pagamento stessa, unitamente alle spese di notifica.
In caso di omesso, tardivo od insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad un solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. La dichiarazione presentata tardivamente è considerata omessa.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ad eventuali questionari inviati al contribuente dal Servizio Tributi, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Introdotto dall’art. 13 d.lgs. 472/1997 e successivamente modificato dal D.L. 193/2016, consiste nella possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale pagando sanzioni ridotte anche in caso di omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi. Nel rispetto di tali norme gli omessi o insufficienti versamenti, relativi agli ultimi cinque anni d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il versamento comprensivo di una sanzione ridotta proporzionalmente al tempo che intercorre tra la violazione degli obblighi tributari ed il versamento, oltre agli interessi applicati al tasso legale annuo calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
INTERESSI
Sono calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale applicando i tassi annuali, calcolati nella seguente misura:
Tasso di interesse | Data inizio | Data fine |
0,50% | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
0,20% | 01/01/2016 | 31/12/2016 |
0,10% | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
0,30% | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
0,80% | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
0,05% | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
0,01% | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
1,25% | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
5% | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
2,5% | 01/01/2024 |
Allegati
Ultimo aggiornamento
06 Maggio 2024